Fondazione San G. Calasanzio - Portogruaro

Statuto

(Sintesi significativa e intero documento in PDF)
Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede 
1. E' costituita in persona giuridica di diritto privato, ..., eretto in Ente morale ..(nel) 7 aprile 1942, la FONDA-ZIONE SAN GIUSEPPE CALASANZIO, con sede in Portogruaro, via Seminario n. 29 - 31.
2. La Fondazione ha personalità giuridica riconosciuta ... ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'am-bito della Regione del Veneto....
3. La Fondazione non ha scopo di lucro, si prefigge il perseguimento di finalità di solidarietà sociale....

Art. 2 - Scopi
1. Scopo della Fondazione è la formazione morale, religiosa, civile e culturale dei giovani e di ogni persona o gruppo a ciò interessati, mediante l'attuazione di iniziative nel campo della educazione e formazione, secondo la cultura nascente dalla tradizione cristiana del Paese nonché dall'insegnamento del Magistero della Chiesa Cattolica, nel rispetto dei diritti costituzionali spettanti ai cittadini.
2. Per il raggiungimento dei suoi fini la Fondazione si propone di
- promuovere e realizzare attività e servizi di formazione, educativi, pastorali, culturali, ricreativi e sportivi, utili agli scopi sopra indicati;
- collaborare, anche mediante la stipulazione di autonome convenzioni, con le attività formative, educative, pastorali e culturali della Diocesi di Concordia-Pordenone, nonché di ogni altro ente ad essa riferito o collegato, in particolare con la Parrocchia di S. Andrea Apostolo e la Fondazione Collegio Marconi in Portogruaro;
- collaborare, attuare e/o gestire in modo diretto ed indiretto scuole di ogni ordine e grado, promuovendo il dettato costituzionale di una scuola libera e pubblica nel pluralismo delle istituzioni scolastiche;
- gestire iniziative e corsi per l'istruzione, la ricerca, formazione spirituale e culturale, l'aggiornamento professionale e la qualificazione delle persone in relazione alle finalità della Fondazione;
- promuovere e organizzare, stipulando tutte le necessarie convenzioni e contraendo le conseguenti obbligazioni, manifestazioni, seminari, convegni, ricerche, pubblicazioni e ogni altra attività che contribuisca a tutelare e difendere una concezione della persona e della cultura secondo l'ispirazione cristiana della vita e l'insegnamento del Magistero sociale della Chiesa cattolica;
- mettere a disposizione, a qualunque titolo, le proprie strutture mobili e immobili per attività conformi agli scopi statutari;
- ...;
- coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica, concorrendo, ove lo ritenga opportuno, anche alla costituzione degli organismi suddetti.
....

Art. 3 - Patrimonio
Art. 4 - Fondo di gestione
Art. 5 - Esercizio finanziario
Art. 6 - Fondatori
1. Sono Fondatori quanti sono intervenuti all'atto di costituzione della stessa, nonché quanti, persone fisiche e/o enti, saranno riconosciuti e cooptati come tali successivamente all'atto di costituzione.
2. Per poter essere riconosciuti e cooptati come Fondatori occorre essere presentati da un Fondatore;
- aderire allo spirito e agli scopi della Fondazione, anche mediante la partecipazione alle sue attività e iniziative;
- contribuire al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione mediante un apporto professionale ovvero patrimoniale il cui ammontare verrà stabilito di volta in volta dal consiglio di Amministrazione.
3. I Fondatori costituiscono l'Assemblea Generale e assumono ogni prerogativa o funzione stabilita dal presente Statuto.
4. A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro attestante i Fondatori in essere.

statuto

Art. 7 - Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione:
- l'Assemblea generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 8 - L'Assemblea Generale
Art. 9 - Convocazione e maggioranze dell'Assemblea Generale
Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione
Art. 11 - Convocazioni e maggioranze del Consiglio di Amministrazione.
Art. 12 - Il Presidente
Art. 13 - Il Collegio dei Revisori.
Art. 14 - Benemeriti della Fondazione
Art. 15 - Segretario
Art. 16 - Estinzione
Art. 17 - Clausola di rinvio
Art. 4 - Fondo di gestione
Art. 5 - Esercizio finanziario
Art. 6 - Fondatori
1. Sono Fondatori quanti sono intervenuti all'atto di costituzione della stessa, nonché quanti, persone fisiche e/o enti, saranno riconosciuti e cooptati come tali successivamente all'atto di costituzione.
2. Per poter essere riconosciuti e cooptati come Fondatori occorre essere presentati da un Fondatore;
- aderire allo spirito e agli scopi della Fondazione, anche mediante la partecipazione alle sue attività e iniziative;
- contribuire al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione mediante un apporto professionale ovvero patrimoniale il cui ammontare verrà stabilito di volta in volta dal consiglio di Amministrazione.
3. I Fondatori costituiscono l'Assemblea Generale e assumono ogni prerogativa o funzione stabilita dal presente Statuto.
4. A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro attestante i Fondatori in essere.

Art. 7 - Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione:
- l'Assemblea generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 8 - L'Assemblea Generale
Art. 9 - Convocazione e maggioranze dell'Assemblea Generale
Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione
Art. 11 - Convocazioni e maggioranze del Consiglio di Amministrazione
Art. 12 - Il Presidente
Art. 13 - Il Collegio dei Revisori
Art. 14 - Benemeriti della Fondazione
Art. 15 - Segretario
Art. 16 - Estinzione
Art. 17 - Clausola di rinvio